Il 15 gennaio sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti al Ddl in oggetto contenente una serie di articoli riguardanti lâenergia, la ricerca energetica, il nucleare e lo stesso ENEA (art. 20)
Per alcuni aspetti il Ddl si configura come una legge delega al Governo e per lâENEA, in particolare, il testo dellâart. 20 recita al comma 4:
Comma 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, con il Ministro dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca e con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità , efficienza ed economicità , le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e lâattuazione dei programmi per lâassunzione e lâutilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per lâerogazione delle risorse dellâAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, lâenergia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso lâeliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
Si prevede, quindi, un Decreto che regolamenterà la nuova Agenzia, in spregio alle procedure previste per gli Enti di Ricerca, a cui, peraltro, si fa riferimento nel descrivere la nuova Agenzia nei seguenti commi:
comma 2. LâAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, lâenergia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e allâinnovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dellâenergia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
comma 3. LâAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, lâenergia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, dâintesa con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca. LâAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, lâenergia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dellâEnte per le nuove tecnologie, lâenergia e lâambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso.
comma 5.
Per
garantire lâordinaria amministrazione e lo svolgimento
delle attività istituzionali
fino allâavvio del funzionamento dellâAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, lâenergia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.
La soppressione dellâente ENEA e del decreto legislativo di riferimento, allâatto della nomina dei commissari, in assenza di un nuovo quadro normativo, potrebbe prefigurare un regime commissariale operante in un vuoto normativo (funzionerà solo il codice civile?) che potrebbe mettere a serio rischio il funzionamento del non-più-Ente/non-ancora-Agenzia.
Il Comitato di Ente FLC Cgil esprime la massima preoccupazione al riguardo, avendo registrato che tra i 250 emendamenti proposti al ddl, nessuno prende in considerazione questa eventualità e ha, di conseguenza, impegnato lâOrganizzazione ai massimi livelli per un intervento presso il Ministro vigilante a garanzia della tutela delle professionalità e dei livelli occupazionali, nonché delle aspettative sul contratto integrativo e nazionale e sugli accordi relativi alle nuove assunzioni, nellâambito di un ruolo dellâENEA coerente con le necessità di ricerca e sviluppo del Paese.
Il Comitato di Ente si è impegnato, infine, ad avviare in tempi brevissimi un confronto con tutto il Personale interessato al fine di elaborare una piattaforma che, a partire dalle esigenze del Paese, prefiguri un Enea rispettoso delle professionalità , aperto alle necessarie innovazioni e in grado di continuare a garantire il carattere di terzietà proprio di un Ente scientifico e tecnologico.
Roma, 19 gennaio 2009