INDICE
Art. 1 2
Flessibilità dellâorario di lavoro 2
Art. 2 2
Permessi 2
Art. 3 2
Compensi sostitutivi del lavoro straordinario e supplementare e modalità di gestione dellâorario di lavoro per il personale dei livelli 9, 9.1 e 9.2 2
Art. 4 3
Disciplina dei trattamenti accessori 3
Art. 5 4
Riequilibrio retributivo 4
Art. 6 6
Produttività collettiva ed individuale 6
Art. 7 7
Prerogative sindacali per il personale con sede di lavoro Brindisi 7
Art. 8 7
Norma di rinvio 7
Dichiarazione a verbale n. 1 8
Art. 1
Flessibilità dellâorario di lavoro
1. Ferma restando la durata di 37 ore settimanali lâorario di lavoro può essere, tenuto conto della situazione organizzativa e compatibilmente con lâorario di servizio delle varie sedi dellâEnte, di tipo flessibile nel limite massimo di due ore giornaliere complessive rispetto allâorario normale.
Ulteriori ritardi rispetto alla flessibilità dovranno essere recuperati per la frazione eccedente con altri tipi di permessi.
La flessibilità può essere utilizzata per posticipare lâorario di lavoro di inizio o per anticipare lâorario di uscita ovvero per avvalersi di entrambe le facoltà prevedendo i relativi recuperi entro e non oltre i due mesi successivi.
2. Particolari forme di flessibilità , purché compatibili con lâorganizzazione del lavoro, potranno essere applicate a favore di:
· dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare;
· dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266;
· dipendenti con orario di lavoro ridotto;
· dipendenti che operano in specifici settori di attività da individuare previa concertazione con le OO.SS. firmatarie il presente contratto.
Art. 2
Permessi
I permessi di cui allâart. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dagli articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000 non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità .
Art. 3
Compensi sostitutivi del lavoro straordinario e supplementare e modalità di gestione dellâorario di lavoro per il personale dei livelli 9, 9.1 e 9.2
1. Il personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9.2 è tenuto, in relazione alle specifiche funzioni assegnate e ove richiesto per esigenze di servizio, a prestare la propria opera anche oltre lâorario normale di lavoro senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Al predetto personale viene corrisposto, a decorrere dal 1° giugno 2002 un unico emolumento sostitutivo dei compensi di lavoro straordinario e supplementare, negli importi annui di seguito indicati:
§ Livello 9.0 lire 1.600.000 (Euro 826,33)
§ Livello 9.1 lire 2.000.000 (Euro 1.032,91)
§ Livello 9.2 lire 2.500.000 (Euro 1.291,14)
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale i suddetti importi vengono ridotti in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale le ore di lavoro supplementare sono retribuite nella misura prevista dallâart. 18, comma 5 del C.C.N.L. del personale non dirigente dellâENEA â Quadriennio 1998/2001.
3. Le attività svolte al di fuori della sede di lavoro dal personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9.2 devono essere mensilmente autocertificate.
4. Per il personale inquadrato nei livelli da 3 a 8.1 trova applicazione la disciplina di cui allâart. 30 (conto ore individuale) del C.C.N.L. del personale non dirigente dellâENEA â Quadriennio 1998/2001.
5. Le Parti si impegnano a costituire, dopo la sottoscrizione del presente contratto, unâapposita Commissione paritetica con il compito di esaminare la possibilità di introduzione, in via sperimentale, di ulteriori modalità di gestione dellâorario di lavoro.
Art. 4
Disciplina dei trattamenti accessori
1. Ai dipendenti dei livelli 9, 9.1 e 9.2 non inseriti nei turni di reperibilità , cui vengono richieste prestazioni configurabili come âchiamata fuori orarioâ vengono corrisposte, a decorrere dal 1° giugno 2002, le quote orarie di cui allâart. 14 del C.C.N.L. ENEA dellâArea Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali â Quadriennio 1994/1997 - con esclusione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
2. Lâobbligo di reperibilità deve ritenersi compreso nelle funzioni connesse allâespletamento degli incarichi di elevata responsabilità conferiti al personale dei livelli 9, 9.1 e 9.2 (art. 56 C.C.N.L. del personale non dirigente dellâENEA â quadriennio 1998/2001) con la conseguente esclusione, nei suoi confronti, del trattamento economico accessorio quale stabilito dallâart. 41, comma 6 del C.C.N.L. dellâArea dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali â quadriennio 1994/1997.
3. Non danno luogo a conguagli attivi o passivi per il periodo antecedente alla data di stipulazione del C.C.N.L. del personale non dirigente dellâENEA â Quadriennio 1998/2001, le modifiche a contenuto economico e normativo aventi incidenza diretta o indiretta sugli istituti di carattere accessorio (trattamento di trasferta, trattamento di sede allâestero, compensi per interventi in reperibilità , straordinari, ecc.).
4. Le risorse da destinare, in via esclusiva al finanziamento dei trattamenti accessori, saranno di importo non superiore a quelle stabilite in sede di contrattazione nazionale.
Art. 5
Riequilibrio retributivo
1. Lâoperazione di riequilibrio retributivo da attuarsi - come espressamente previsto dallâatto di indirizzo per il rinnovo del C.C.N.L. ENEA 1998/2001 - in sede di contrattazione integrativa, dovrà essere finalizzata a favorire, attraverso la rimotivazione del personale, i processi di potenziamento dei servizi e di razionalizzazione organizzativa.
2. Lâoperazione verrà realizzata ,con procedure di tipo selettivo, attuate da unâapposita Commissione sulla base di meccanismi di riconoscimento, sviluppo e valorizzazione della professionalità avendo come riferimento gli indicatori dellâandamento medio delle retribuzioni individuati per tipologie di titolo di studio e per livello di inquadramento
3. Sarà oggetto di valutazione il personale in servizio alla data di stipula del C.C.N.L. del personale non dirigente dellâENEA â Quadriennio 1998/2002 con posizioni retributive caratterizzate da significativi scostamenti rispetto ai predetti indicatori con riferimento alla data del 31 dicembre 1997.
Nellâambito del processo di valutazione saranno oggetto di particolare attenzione le situazioni di squilibrio connesse a differenze di genere.
4. Per il personale interessato allâoperazione di revisione dellâinquadramento integrativa delle operazioni di passaggi di livello relativi al quadriennio 1994/1997 (determinazione del Direttore Generale n. 230/2001 del 5 settembre 2001) lâadeguamento retributivo verrà realizzato tenendo conto degli indicatori dellâandamento medio delle retribuzioni del livello di arrivo.
Per il predetto personale lâincremento economico non potrà essere superiore agli incrementi previsti dal C.C.N.L. ENEA per il personale già interessato dalle valutazioni selettive aventi decorrenza 1° gennaio e 31 dicembre 1997.
5. Per il personale non interessato dalla sopracitata operazione di revisione dellâinquadramento lâadeguamento retributivo dovrà realizzarsi tenendo conto degli indicatori dellâandamento medio delle retribuzioni del livello di appartenenza.
6. In entrambe le fattispecie di cui ai commi 3 e 4 lâimporto degli aumenti mensili individuali, complessivamente derivanti dalle operazioni di riequilibrio giuridico ed economico, dovrà essere contenuto entro il âtettoâ di 2,5 scatti del valore medio tabellare di E.A.R. (allegati D ed E dei C.C.N.L. sopra menzionati) assicurando in ogni caso per ciascun dipendente il minimo tabellare di E.A.R. dei C.C.N.L. 1994/1997.
7. Per particolari tipologie di personale per le quali siano rilevate maggiori carenze di opportunità di sviluppo professionale, saranno definiti criteri di valutazione che consentano un adeguato riconoscimento della professionalità pregressa.
8. Per il personale non diplomato con titolo di studio intermedio verrà valutata la formazione professionale conseguente al possesso del predetto titolo.
9. Le procedure selettive di cui al presente articolo trovano applicazione anche per la valutazione dei periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono il riconoscimento come servizio effettivo.
10. Gli incrementi economici sotto forma di E.A.R. fisso derivanti dallâapplicazione del presente articolo hanno le decorrenze di seguito indicate:
· 25% dal 1° gennaio 2000
· 50% dal 1° gennaio 2001
· 25% dal 1° luglio 2001
Gli effetti economici sugli istituti di carattere accessorio avranno decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto.
11. Il finanziamento dellâoperazione di riequilibrio di cui al presente articolo avverrà attraverso le risorse individuate nellâambito delle disponibilità finanziarie previste dai C.C.N.L. ENEA relative al quadriennio 1998/2001 in stretta correlazione con gli obiettivi di sostegno dei processi di innovazione organizzativa e tecnologica e comunque in misura non superiore allâ1,85% della massa salariale al 31.12.1999.
Art. 6
Produttività collettiva ed individuale
1. Le Parti si impegnano a negoziare principi e criteri informatori per la definizione di un nuovo sistema premiante quanto più possibile connesso al processo di pianificazione, al sistema di controllo di gestione ed al sistema di verifica dei risultati.
2. Nelle more della definizione di tale sistema, per la valutazione delle prestazioni relative agli anni 1999, 2000 e 2001 lâerogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, correlati al merito, allâimpegno di gruppo e/o individuale verrà realizzata mediante valutazione di fattori connessi a:
· Precisione e qualità delle prestazioni svolte;
· Capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità ed alla gestione dei cambiamenti organizzativi;
· Orientamento allâutenza ed alla collaborazione allâinterno della propria Unità Organizzativa;
· Capacità di contribuire alla realizzazione dei miglioramenti organizzativi e gestionali.
Le disponibilità finanziarie sono ripartite come di seguito indicate:
· Fino al 60% del personale: 30% della retribuzione minima mensile del livello di appartenenza;
· Fino al 20% del personale: 40% della retribuzione minima mensile del livello di appartenenza
· Fino al 20% del personale: 50% della retribuzione minima mensile del livello di appartenenza.
3. Una quota parte delle risorse destinate alla produttività collettiva ed individuale potrà essere utilizzata per incentivare la mobilità territoriale ovvero per compensare attività richiedenti uno specifico gravoso impegno lavorativo ovvero la disponibilità ad orari disagevoli.
I criteri generali per lâerogazione dei compensi previsti dal presente comma sono oggetto di contrattazione con le OO.SS. firmatarie il presente contratto.
4. Il finanziamento della produttività collettiva ed individuale avviene nei limiti massimi stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Art. 7
Prerogative sindacali per il personale con sede di lavoro Brindisi
Nelle more del perfezionamento dellâiter per lâistituzione del Centro ENEA di Brindisi per il personale ed i dirigenti sindacali ivi operanti trovano applicazione i diritti e le prerogative sindacali previste dalla normativa di legge e contrattuale vigente per le Unità Produttive dellâEnte.
Art. 8
Norma di rinvio
Le Parti convengono che le altre materie demandate alla contrattazione integrativa sono rinviate ad una sequenza contrattuale successiva.
Dichiarazione a verbale n. 1
Le Parti convengono che quadrimestralmente i dati relativi ai trattamenti accessori verranno, per ciascuna sede dellâEnte, portati a conoscenza delle R.S.U.