In data 3 aprile 2008 il giudice del lavoro del tribunale di Roma dott. Grisanti ha accolto il ricorso presentato dal legale della FLC Cgil per conto di un gruppo di ex-dipendenti dellâISTAT che chiedevano, così come da noi sempre sostenuto, già in sede di sottoscrizione del CCNL 21/2/2002, il ricalcolo della liquidazione per includere, nella sua base di calcolo, lâIndennità di Ente mensile.
Si tratta di una sentenza importante in materia, perché afferma ancora una volta che â ⦠non essendo dubitabile il carattere fisso, costante e continuativo dellâemolumento in questione, esso deve essere considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza ⦠e quindi da includersi nella base di calcolo della buonuscita dei dipendentiâ¦â. Conferma la correttezza della nostra interpretazione e ci permette di ribadire le nostre rivendicazioni: gli Enti devono ricalcolare la liquidazione ai lavoratori cessati dal servizio, o che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro per altre ragioni.
Per questo chiediamo a tutti gli EPR di attuare il dispositivo della sentenza e rilanciamo la campagna nazionale di ricorsi per ottenere il ricalcolo della liquidazione.
Al riguardo siamo impegnati in sede di rinnovo contrattuale a chiarire che tutta la indennità di Ente è liquidabile, così come previsto dallâart. 44 del CCNL 1998-2001.
Invitiamo i lavoratori interessati a contattare le nostre strutture territoriali di riferimento, per presentare i tentativi obbligatori di conciliazione (scarica l'istanza).
In allegato il testo della sentenza e il comunicato specifico sullâargomento del Comitato di Ente dellâIstat.
Roma, 22 maggio 2008