Risulta dal resoconto stenografico della seduta di ieri alla Camera che è stato approvato in commissione un lungo emendamento presentato da deputati di maggioranza all'art. 20, che al suo interno contiene anche la disposizione che consente agli enti di ricerca (e quindi anche all'Istat) di scorrere (con proprie risorse di bilancio) le graduatorie di selezioni ex art. 15 bandite tra il 1.1.2019 e il 1.1.2022. Questa disposizione porrebbe fine all'assurda vicenda del "parere" ministeriale che l'Istat ha inserito nel PIAO come condizione per procedere sulle graduatorie art. 15.
Il testo è:
Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l’accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.