
Prof fragili, arriva il vademecum
Dopo la circolare della Salute che esclude la sola età come condizione, la nota del MI


Alessandra Ricciardi e MArco Nobilio
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Intanto che si attende di definire la vicenda dei prof fragili, l'Istruzione ha inviato al Cspi, per il previsto parere, l'ordinanza sugli studenti fragili: la condizione di fragilità, valutata e certificata dal pediatra o dal medico di medicina generale, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, deve essere tempestivamente comunicata dalla famiglia dell'alunno all'istituzione scolastica. In caso di comprovata impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, gli alunni fragili beneficiano di forme di didattica digitale integrata ovvero di ulteriori strumenti complementari a tutela del diritto allo studio predisposti dall'istituzione scolastica. Nel caso di alunni con disabilità non associata ad una comprovata condizione di fragilità, viene comunque privilegiata la didattica in presenza.
Per il personale, è stata la Salute a fissare i requisiti, nella circolare 13. I dirigenti scolastici dovranno provvedere ad assicurare la sorveglianza sanitaria anti-Covid 19 sui docenti e i non docenti in servizio nella scuola a cui sono preposti. E per farlo dovranno mandare a visita i lavoratori e le lavoratrici a rischio dal medico competente o, in mancanza, presso l'Inail, le aziende sanitarie locali o i dipartimenti di medicina legale e del lavoro delle università. In ogni caso, per essere dichiarati lavoratori fragili non basta essere anziani: è necessario anche che sussistano particolari patologie che, se associate all'infezione da Covid, potrebbero causare la morte del lavoratore o della lavoratrice. La circolare, riprendendo quanto affermato dall'Istituto superiore di sanità, spiega che in tale contesto la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in merito al Covid va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio.
Ai lavoratori e alle lavoratrici deve, però, essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria. Qualora nella istituzione scolastica non vi fosse un medico competente, il dirigente scolastico potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico tra i quali l'Inail, le aziende sanitarie locali, i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro dell'università. Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.