
Universita' di Roma "La Sapienza": Decreto rettorale di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori
Decreto rettorale di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
IL RETTORE
VISTO il T.U. delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R.D. 31/8/1935 n. 1592;
VISTO il D.P.R. I 1 luglio 1980 n. 382;
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341;
VISTO il D.leg. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 73 comma 3;
VISTA la legge 23 dicembre 1996 n. 662;
VISTO il D.M. 31 luglio 1997 che traccia le linee guida per la stipula delle convenzioni fra Università e Regioni;
VISTA la legge 19 ottobre 1999 n. 370, ed in particolare il comma 10 dell'articolo 8;
CONSIDERATO che la espressa dizione dell'art. 8 comma 10 della legge 370/99 porta ad escludere la semplice equiparazione a livello funzionale del personale di cui all'art. 6 comma 5 dei D.leg. 502/92 ai ricercatori universitari;
CONSIDERATO che tale ipotesi appare suffragata dalla natura delle norme dichiarate applicabili, in quanto il richiamo all'art. 12 commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 della legge 341/90 comporta automaticamente il conferimento dei diritti e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme sullo stato giuridico dei ricercatori, con l'espressa applicazione degli artt. 30, 31 e 32 del D.P.R. 382/80, che disciplinano lo stato giuridico dei ricercatori;
CONSIDERATO che l'assolvimento obbligatorio di attività didattica di cui all'art. 12 comma 7 - per svolgere la quale occorre adeguarsi a orari di lavoro non scelti dal docente ma eterodeterminati - risulta incompatibile con l'attività tecnico amministrativa, sempre vincolata ad orari di lavoro tipizzati;
CONSIDERATO che l'art. 1 della Legge 662/96 sancisce anche per il personale di cui all'art. 6/502 la incompatibilità riguardo all'attività extra moenia;
CONSIDERATO che l'art. 73 del D.Legge 29/93 prevede anche per lo stesso personale l'obbligo di iscrizione agli albi professionali;
CONSIDERATO che l'art. 8 comma 3 del D.M. 31 luglio 1997 afferma per tutto il personale medico l'inscindibilità delle tre attività di didattica ricerca e assistenza;
RITENUTO pertanto che la disposizione di cui alla Legge 370/99 appare come l'ultimo e definitivo passaggio di una complessa evoluzione normativa che ha condotto il personale di cui all'art. 6 comma 5 del D.Leg. 502/92 da uno status di personale non docente ad uno status di personale docente;
CONSIDERATO l'opportunità di provvedere, anche ai fini di evitare dispendiosi contenziosi;
DECRETA Per effetto dell'art. 8 della Legge 370/99 il personale di cui all'art. 6 del D.Leg. 502/92 sottoelencato che svolge funzioni assistenziali è inquadrato a decorrere dal 27 ottobre 1999 nel ruolo dei ricercatori universitari.
IL RETTORE
Prof. Giuseppe D'Ascenzo